La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 26234 del 2022, si è occupata della questione dell’utilizzabilità delle conversazioni captate da uno dei presenti all’insaputa degli altri, anche laddove il soggetto “registrante” sia silente e non partecipi fattivamente all’intera conversazione.
Parte ricorrente aveva sollevato l’inosservanza della norma processuale posta a pena di inutilizzabilità della prova e vizi di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della non costante presenza del soggetto (persona offesa) che stava registrando la conversazione all’insaputa dei colloquianti. Di conseguenza, il segmento di conversazione intra alios non poteva ritenersi utilizzabile quale prova del fatto contestato.
La Suprema Corte, nel dichiarare manifestamente infondato il predetto motivo di ricorso, avendo la Corte d’Appello ben argomentato circa la presenza costante del soggetto “registrante”, effettua degli interessanti chiarimenti sul tema di cui si discorre, ribadendo l’utilizzabilità -quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo- delle conversazioni captate da uno dei presenti all’insaputa degli altri (v. anche Cass. pen. n. 13810/2019, n. 26766/2020, n. 12347/2021).
È necessario a tal fine che la registrazione venga effettuata “spontaneamente”, ovverosia senza che vi sia stata indicazione o incarico della polizia giudiziaria, altrimenti si rientrerebbe nella casistica della documentazione di un atto di indagine, come tale sottoposto a regime autorizzatorio.
Importante ai fini dell’utilizzabilità in giudizio della registrazione della conversazione è la presenza costante al colloquio del soggetto “registrante”, ancorché talvolta silente.
La successiva estrazione del dato digitale può, in tal modo, ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale ex art. 234 c.p.c. di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata, della quale l’autore può disporre legittimamente.
Al contrario, sarebbe inutilizzabile, giacchè riconducibile alla nozione di intercettazione abusiva, la registrazione occulta di una conversazione effettuata da un soggetto che, a titolo esemplificativo, si sia poi allontanato lasciando in funzione, all’insaputa dei colloquianti, lo strumento utilizzato per la memorizzazione.