Con provvedimento del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di attuazione dell’articolo 5 della L. 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
L’articolo 5 consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
La domanda di definizione deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il quale intende definire i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Le controverse di cui si tratta sono le seguenti:
– valore non superiore a 100 mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in questo caso la definizione consente il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
– valore non superiore a 50 mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; in questo caso la definizione consente il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia
È bene specificare che la soccombenza va valutata prendendo in considerazione il singolo atto impugnato e che non rientrano nelle categorie di controversie definibili le liti in cui il contribuente risulti soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.
A partire dal 16 settembre 2022 data di entrata in vigore della legge e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
La presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione.
Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.