Le Sezioni Unite: la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione è impugnabile dal pubblico ministero con ricorso per cassazione.
Cass. pen., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/06/2022) 13/10/2022, n. 38810
La terza sezione ha devoluto alle Sezioni Unite una questione di diritto alquanto complessa sul tipo di gravame a disposizione del p.m. che intende impugnare la sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato qualora il giudice abbia omesso di statuire sull’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (obbligatoria una volta accertata la pericolosità sociale del prevenuto, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30).
Fatto – Con sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Torino aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 73, comma 5, 80, comma 1, lett. a), T.U. Stup (detenzione a fine di cessione e cessione a terzi di hashish e marijuana in concorso con persona minorenne) e l’aveva condannato alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione e mille euro di multa.
Aveva proposto ricorso per cassazione il PG della Corte di appello di Torino lamentando, con unico motivo, l’omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato prevista dall’art. 86, T.U. Stup.
Investita del ricorso, la Terza sezione penale aveva rilevato un contrasto interpretativo sul mezzo di impugnazione consentito nel caso di specie (ricorso per cassazione, secondo un indirizzo; appello al tribunale di sorveglianza secondo un altro) e con ordinanza dell’8 ottobre 2021, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Questioni – Le questioni di diritto sottoposte all’esame delle Sezioni Unite possono essere formulate nei seguenti termini: “Se l’impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, la misura di sicurezza dello espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell’appello di fronte al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 579, comma 2, c.p.p..
Se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell’art. 680, comma 2, cod. proc. pen”.
Un indirizzo da considerarsi maggioritario (Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29544, in C.E.D. Cass., n. 279890; Cass., sez. IV, 7 maggio 2019, n. 35977, ivi, n. 276863; Cass., sez. III, 8 maggio 2018, n. 32173, ivi, n. 273693) ha ritenuto che l’unico rimedio esperibile dal p.m. avverso tali provvedimenti è il ricorso per cassazione.
Tale assunto ha trovato conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “se è vero che dal combinato disposto degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. si evince che l’impugnazione avverso le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca, si propone con appello di fronte al Tribunale di sorveglianza, è anche vero che all’applicazione di tali norme si deroga nell’ipotesi di sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato, trattandosi di pronuncia che, di regola, il p.m. non può appellare, ma solo impugnare con ricorso per Cassazione.
Secondo un differente e minoritario indirizzo (Cass., sez. VI, 25 marzo 2021, n. 16798, in C.E.D. Cass., n. 281515), il p.m. non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza de qua, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p.
Definizione. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, aderendo all’ indirizzo maggioritario, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 c.p.p., con l’ulteriore precisazione che, in caso di annullamento di una sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.